Sospensione dell'Assicurazione per Non Utilizzo Volontario del Veicolo
Quando un veicolo non viene utilizzato, è possibile sospendere l'obbligo di assicurazione tramite una comunicazione formale all'impresa di assicurazione. La durata massima della sospensione non deve superare i 10 mesi, estendibili a 11 mesi per i veicoli d'epoca o di interesse storico e collezionistico come definito dall'articolo 60 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285. Questi termini si riferiscono all'annualità assicurativa (art. 122-bis comma 2 C.A.P.). Il periodo di sospensione può essere prorogato più volte mediante una nuova comunicazione formale, che deve essere inviata all'assicurazione dieci giorni (o cinque per i veicoli storici) prima della fine del periodo di sospensione corrente. La sospensione diventa effettiva con la registrazione nel database della Motorizzazione (portale dell’Automobilista). La sospensione si applica anche a veicoli specifici come definito dall'articolo 122, comma 3 (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in locazione finanziaria), su richiesta, con una comunicazione formale ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio). La sospensione è attivata non appena la polizza viene registrata nella banca dati delle RCA, momento da cui la copertura assicurativa cessa di avere effetto.
Sanzioni per Veicoli non Assicurati Parcheggiati su Suolo Pubblico
Le sanzioni per i veicoli parcheggiati senza assicurazione possono essere ridotte ad un quarto se il rinnovo della polizza RC auto avviene entro 30 giorni dalla sua scadenza, includendo un periodo di tolleranza di 15 giorni come previsto dall'art. 193 del Codice della Strada. Un'altra possibilità di riduzione si verifica se il proprietario decide di demolire e radiare il veicolo entro 30 giorni, previo versamento di una cauzione all’organo accertatore pari a 849 euro, l’importo minimo della multa.
Rimozione Obbligatoria per Veicoli Abbandonati
I veicoli gravemente danneggiati e non più adatti alla guida, se lasciati sul suolo pubblico, sono soggetti a rimozione obbligatoria. Essendo considerati rifiuti pericolosi, non possono rimanere su strade pubbliche. In questi casi, non è prevista una multa per l’assenza di assicurazione, ma il proprietario deve coprire le spese di rimozione del veicolo e affrontare le sanzioni per l’abbandono di rifiuti pericolosi. Le multe variano da 300 a 3.000 euro per rifiuti non pericolosi, e fino a 6.000 euro per rifiuti pericolosi, secondo l'art. 255 comma 1 del D.Lgs. 152/06 (Codice dell'Ambiente).